Il coniuge divorziato ha diritto alla pensione di reversibilità dopo il decesso dell’ex ?
Innanzitutto chiariamo che “la pensione indiretta ai superstiti e di reversibilità” è un trattamento pensionistico riconosciuto dall’inps in caso di decesso del pensionato (pensione di reversibilità) o dell’assicurato (pensione indiretta) in favore dei familiari superstiti.
La pensione di reversibilità è pari ad una quota percentuale della pensione dell’avente diritto deceduto mentre la pensione indiretta è riconosciuta ai superstiti nel caso in cui l’assicurato al momento del decesso abbia perfezionato 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva ovvero 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso.
Detto ciò, se muore l’ex coniuge che era titolare del rapporto assicurativo, il coniuge divorziato è considerato suo superstite ed ha dunque diritto a tale pensione ( indiretta o di reversibilità ) solo se al momento del decesso percepiva un assegno di divorzio, di qualsiasi importo.
E sempre che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza di divorzio.