Assegno di divorzio alla ex moglie: non è più scontato ottenerlo
Sono finiti i tempi in cui era facile per la donna ottenere l’assegno di divorzio solo in virtù del fatto che durante il matrimonio fosse stata casalinga.
Complice il nuovo orientamento della Cassazione ( Cass. Sezioni Unite Sentenza n. 18287/2018), i tribunali di tutta Italia sono oggi sempre meno propensi a riconoscere il diritto al predetto assegno se non sono rigorosamente presenti, nella fattispecie, tutti i presupposti stabiliti dalla legge sul divorzio, all’art. 5, comma 6.
E dunque, il giudice, per poter concedere l’assegno di divorzio, deve innanzitutto tener conto: 1) delle condizioni economiche dei coniugi ; 2) delle ragioni della decisione; 3) del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune e 4) del reddito di entrambi.
Ma non basta: il Giudice, valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, può disporre l’obbligo, per il coniuge più forte economicamente , di somministrare periodicamente a favore dell’altro, un assegno, solo quando quest’ultimo, ovvero il richiedente l’assegno di divorzio, non abbia adeguati mezzi propri, o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive ( perchè, per es., sia malato).
Come si vede, per stabilire la spettanza o meno dell’assegno di divorzio, al di là della valutazione del pregresso rapporto matrimoniale, occorre che il Giudice valuti la situazione attuale del divorziando, potendo concedere l’assegno solo se al momento della domanda il richiedente non abbia adeguati redditi propri e sia in una situazione di oggettiva impossibilità a procurarseli.
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