Le spese straordinarie  possono essere  comprese nell’assegno di mantenimento ?

No, mai:  secondo la Cassazione (sentenza n. 11894 del 9/6/2015) le spese straordinarie non possono mai essere comprese nella misura dell’assegno di mantenimento  dovuto per i figli  in quanto non  sono prevedibili  o  preventivabili  a priori.   

Le  spese straordinarie  sono infatti tutte quelle   spese sostenute per il mantenimento dei figli  che, per la loro rilevanza e imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita dei figli. La loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno ordinario di mantenimento può dunque rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dalla legge. Poiché, infatti, è normativamente previsto che l’assegno di mantenimento dei figli corrisponda ad un criterio di adeguatezza, la soluzione della forfetizzazione delle spese straordinarie  potrebbe privare la prole delle cure e degli apporti necessari, con  conseguente loro pregiudizio.  

Pertanto, afferma  la Cassazione, la soluzione di stabilire aprioristicamente in via forfettaria l’importo di ciò che, in realtà, è imprevedibile e incalcolabile, introduce nell’individuazione del contributo in favore della prole una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia, di tutela morale e materiale dei minori.

Le spese straordinarie, dunque, dovranno essere  determinate a parte e generalmente ( tranne casi particolari) verranno   poste  a carico di entrambi i genitori nella misura del   50% ognuno.   

Ma quali sono le spese straordinarie ?

A differenza dell’assegno di mantenimento che è un badget mensile messo a disposizione del genitore collocatario per far fronte  alle  spese caratterizzate dall’ordinarietà o comunque dalla frequenza,  le spese straordinarie sono   tutte quelle spese caratterizzate da occasionalità, sporadicità, imprevedibilità,  gravosità o persino da voluttuarietà. 

Tali spese  si distinguono ulteriormente in spese che non richiedono il preventivo accordo, quali, ad esempio:  quelle sanitarie di necessità ed urgenza, l’iscrizione scolastica, le tasse universitarie, i libri di testo, spese per l’attività sportiva, spese di manutenzione ordinaria e straordinaria relative ai mezzi di locomozione,  e quelle che invece richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori, quali,  ad esempio: spese per visite mediche; esami diagnostici ed analisi cliniche, spese per interventi chirurgici; ripetizioni scolastiche, gite scolastiche, iscrizioni e rette di scuole private, corsi di lingua, corsi di formazione post -universitari, viaggi di studio all’estero; baby sitter dopo la separazione; acquisto cellulare; corso patente di guida; attività artistiche, culturali e ricreative; festeggiamenti dedicati ai figli ( vedasi Tribunale Pistoia, 27/01/2022, n.80).

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