Separazione: Come si calcola l’assegno di mantenimento per i figli?
Nella stessa misura in cui continua a sussistere, in caso di separazione personale, l’obbligo all’assistenza materiale tra i coniugi, persiste, a maggior ragione, l’obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento, all’educazione e all’istruzione dei figli.
Il nostro legislatore ( vedi art. 147 del codice civile ) dispone infatti che ciascun genitore è obbligato al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
In caso di separazione personale dei coniugi ( vedi art. 151 codice civile) , dunque, qualora vi siano figli minori, o comunque non autonomi anche se maggiorenni, il Giudice, se non dispone il mantenimento diretto dei figli da parte di ciascun genitore, dispone l’obbligo a carico di uno di essi di corrispondere all’altro, con il quale convivono i figli, un assegno di mantenimento, a titolo di contributo al mantenimento dei figli ( vedi art. 156 codice civile)
La misura di tale assegno è stabilita dal giudice ( in mancanza di accordo tra le parti), tenendo conto dei seguenti indicatori:
- le attuali esigenze dei figli;
- il tenore di vita goduto dai figli prima della separazione dei genitori;
- la permanenza dei figli presso ciascun genitore;
- la situazione reddituale dei genitori;
- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
La misura dell’assegno può anche essere stabilita di comune accordo dai genitori.
Tali accordi, però, quando i figli sono minori di età, vanno sottoposti al controllo del Pubblico Ministero presso il Tribunale ove è incardinata la separazione, che deve verificare se la misura dell’assegno prevista dai genitori è adeguata e sufficiente a garantire il soddisfacimento dei bisogni dei figli minori, tenendo conto degli indicatori innanzi visti.


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