Il diritto all’assegno di mantenimento per i figli: quando può essere modificato o annullato?
In tal caso, dunque, ci si rivolge al giudice con ricorso ex art. 710 cpc esponendo i fatti che hanno portato ad un mutamento della situazione esistente al momento della decisione, come per esempio la sopravvenuta autosufficienza economica dei figli, divenuti nel frattempo maggiorenni, o lo stato di disoccupazione sopravvenuto del coniuge obbligato, con la conseguente sua richiesta, nel primo caso, di eliminazione e nel secondo caso di diminuzione dell’importo dell’assegno.
Il Giudice, valutate le prove proposte dal richiedente e le eventuali controprove proposte dall’altro coniuge, decide se concedere o meno la modifica, con decreto collegiale.

