I nonni devono mantenere i nipoti se i loro genitori non hanno i mezzi per farlo?
Nel caso in cui i genitori non abbiano i mezzi sufficienti per provvedere ai bisogni dei loro figli minori, possono chiedere aiuto ai loro ascendenti diretti (ovvero i propri genitori) che sono, per legge, tenuti a fornire loro i mezzi necessari per adempiere agli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli. E’ quanto previsto dall’art. 433 del codice civile in materia di diritto agli alimenti, e più specificamente dall’art. 316 bis c.c. secondo cui : “Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli“.
Pertanto, qualora non provvedano spontaneamente, i nonni dei minori possono essere citati in giudizio dai genitori dei minori per ottenere dal giudice la loro condanna alla corresponsione ai genitori medesimi di un assegno mensile per il mantenimento dei figli, quantomeno fino a quando dura la loro condizione di indigenza, sempre che i nonni abbiano la capacità economica per aiutarli.
In questo caso si parla di assegno alimentare ( che ha una portata più ristretta dell’assegno di mantenimento, comprendendo solo quanto è necessario alla sopravvivenza e non, dunque, il voluttuario ) .
Infatti, il codice civile all’art. 433 stabilisce che i nonni sono tenuti a versare solo gli alimenti e non il mantenimento.
Ed il loro obbligo scatta solo quando entrambi i genitori non possano provvedere al mantenimento dei loro figli. Per cui, se il reddito di uno dei genitori, per quanto minimo, è sufficiente a togliere i figli “dalla fame”, questi non può chiedere ai nonni di integrare quella parte di mantenimento non versata dall’altro genitore.
A tal proposito la Cassazione ha infatti chiarito che l’obbligo dei nonni di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli debba essere inteso, non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli.
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