Il diritto all’assegno di mantenimento per i figli: quando può essere modificato o annullato?

Il diritto di uno dei genitori, stabilito nella sentenza di separazione o nel decreto di omologa della separazione consensuale o, ancora, nell’accordo stipulato con la negoziazione assistita, di percepire l’assegno di mantenimento per i figli,  può essere modificato o annullato mediante la presentazione da parte di uno dei genitori di un apposito ricorso  in Tribunale per la modifica delle condizioni di separazione.  

Tale ricorso per la modifica o l’annullamento del diritto può essere presentato quando si verifica un mutamento della situazione di fatto esistente al momento della decisione sul diritto. 

In tal caso, dunque, ci si rivolge al giudice con ricorso ex art. 710 cpc esponendo i fatti che hanno portato ad un mutamento della situazione esistente al momento della decisione, come per esempio la sopravvenuta autosufficienza economica dei figli, divenuti nel frattempo maggiorenni, o lo stato di disoccupazione sopravvenuto del coniuge obbligato, con la conseguente sua richiesta, nel primo caso, di eliminazione e nel secondo caso di diminuzione dell’importo dell’assegno.

Il Giudice, valutate le prove proposte dal richiedente e le eventuali controprove proposte dall’altro coniuge, decide se concedere o meno la modifica, con decreto collegiale.

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