Esonero IMU per il coniuge non assegnatario della casa coniugale  

In passato, il coniuge proprietario della casa familiare,  al 100% o  in comunione con l’altro coniuge,  era costretto a pagare l’IMU  nel caso che, in sede di separazione o divorzio,  l’immobile fosse assegnato all’altro coniuge, quale collocatario dei figli.  

Tuttavia, con il Decreto Semplificazioni ( D.L. n. 77 2021,  approvato con la legge di conversione del 29/07/2021 n. 108 ),  questa situazione è cambiata.

Secondo il Decreto Semplificazioni,infatti,  “ai soli fini dell’applicazione dell’IMU, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.” 

Ciò significa  che  il soggetto passivo  dell’IMU sarà il coniuge assegnatario ( che comunque avrà diritto all’esenzione, come abitazione principale)  e non più il coniuge che ne è proprietario.  

Non solo:  una   sentenza della Cassazione (n. 6545/2023) ha confermato che il coniuge non assegnatario della casa familiare in sede di separazione o divorzio, conserva il diritto all’esenzione IMU anche per l’unità immobiliare posseduta e adibita, in seguito alla separazione,  a propria abitazione principale. 

In sintesi,  il coniuge non assegnatario della casa coniugale,  non solo  è esonerato dal pagamento dell’IMU per tale casa,  ma può usufruire dell’esenzione anche per il secondo immobile di cui è proprietario ed in cui trasferisce la residenza in seguito al giudizio di separazione o divorzio.  

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

WhatsApp
Invia tramite WhatsApp