Esonero IMU per il coniuge non assegnatario della casa coniugale
In passato, il coniuge proprietario della casa familiare, al 100% o in comunione con l’altro coniuge, era costretto a pagare l’IMU nel caso che, in sede di separazione o divorzio, l’immobile fosse assegnato all’altro coniuge, quale collocatario dei figli.
Tuttavia, con il Decreto Semplificazioni ( D.L. n. 77 2021, approvato con la legge di conversione del 29/07/2021 n. 108 ), questa situazione è cambiata.
Secondo il Decreto Semplificazioni,infatti, “ai soli fini dell’applicazione dell’IMU, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.”
Ciò significa che il soggetto passivo dell’IMU sarà il coniuge assegnatario ( che comunque avrà diritto all’esenzione, come abitazione principale) e non più il coniuge che ne è proprietario.
Non solo: una sentenza della Cassazione (n. 6545/2023) ha confermato che il coniuge non assegnatario della casa familiare in sede di separazione o divorzio, conserva il diritto all’esenzione IMU anche per l’unità immobiliare posseduta e adibita, in seguito alla separazione, a propria abitazione principale.
In sintesi, il coniuge non assegnatario della casa coniugale, non solo è esonerato dal pagamento dell’IMU per tale casa, ma può usufruire dell’esenzione anche per il secondo immobile di cui è proprietario ed in cui trasferisce la residenza in seguito al giudizio di separazione o divorzio.