Cosa fare se l’ex non paga l’assegno di mantenimento?
Se l’ex coniuge non paga l’assegno di mantenimento stabilito nella sentenza di divorzio, l’avente diritto può, senza necessità di ricorrere al giudice, chiedere ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato ( come per esempio il datore di lavoro di quest’ultimo), il versamento diretto in suo favore di tale assegno prelevandolo direttamente dalle somme dovute all’ex ( per esempio, dall’importo della busta paga).
E’ quanto prevede l’art. 8 della legge 1970, n. 898 ( legge sul divorzio) che stabilisce le seguenti condizioni per dar luogo all’obbligo di versamento diretto da parte del terzo: 1) la costituzione in mora dell’obbligato e 2) un inadempimento di almeno trenta giorni.
Non è dunque sufficiente una situazione di mero sospetto o di rischio di inadempimento, occorrendo che il pregresso inadempimento dell’obbligato sia «debitamente comprovato» (Trib. Milano, 4 maggio 2010) dalla raccomandata di messa in mora del debitore e dal suo persistente inadempimento.
Fatta, dunque, la raccomandata ed attesi i trenta giorni dal suo invio, se l’inadempimento persiste, l’avente diritto può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell’assegno al terzo con l’invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente. Se il terzo non adempie, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento.
Se invece si è solo separati, e non ancora divorziati, per ottenere il versamento diretto dell’assegno di mantenimento da parte del terzo debitore del coniuge inadempiente, occorre rivolgersi al giudice ( ai sensi dell’art. 156 comma 6 del codice civile) il quale potrà ordinare al terzo il versamento diretto dell’assegno in favore del coniuge avente diritto sia in caso di persistente e comprovato inadempimento dell’ex che in caso di semplice ( ma reiterato) ritardo nel versamento dell’assegno.
In corso di giudizio di divorzio ci si può ancora rivolgere al giudice per ottenere l’ordine al terzo di cui all’art. 156 comma 6 del codice civile.
Questo è ciò che si può fare dal punto di vista civile, per quanto riguarda l’aspetto penale dell’inadempimento, se l’assegno di mantenimento riguarda i figli, il coniuge inadempiente può essere denunciato penalmente, ai sensi dell’art. 570 del codice penale. Per un approfondimento si rimanda a questo articolo.