Revisione dell’assegno di mantenimento
Quando si verifica un mutamento della situazione di fatto che esisteva nel momento in cui è stato stabilito il diritto all’assegno di mantenimento (con provvedimento del giudice o con un accordo delle parti), si può presentare in Tribunale un apposito ricorso (ricorso per la modifica delle condizioni di separazione) con il quale si chiede al giudice la revisione della decisione sull’assegno di mantenimento (si può chiedere l’estinzione del diritto all’assegno oppure una diminuzione o un aumento della sua misura).
Tale mutamento di situazione, però, deve essere obiettivo e provato da chi richiede la revisione e si verifica principalmente in due ipotesi, alternative tra loro:
1. C’è stato un notevole incremento dei redditi di uno dei coniugi (ad es.: perché ha cambiato lavoro, ha vinto alla lotteria o ha ricevuto un’eredità, etc.)
2. C’è stato un deterioramento della situazione economica di uno dei coniugi (ad es.: perché ha perso il lavoro, è fallito, si è ammalato, etc.)
La domanda di revisione dell’assegno può essere avanzata sia dall’avente diritto all’assegno e sia dal coniuge che lo deve versare.
Il Giudice, accertato l’effettivo mutamento della situazione di fatto esistente al momento della decisione sul diritto all’assegno, accoglie la domanda e procede alla modifica.
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