La separazione non è addebitabile a chi richiede l’assegno, non si verifica, cioè, per sua colpa, per esempio perché ha tradito, o comunque è venuto meno agli obblighi derivanti dal matrimonio;
Chi richiede l’assegno non ha “adeguati redditi propri”, ovvero: o non ha nessun reddito o quello che ha è insufficiente;
L’altro coniuge dispone di mezzi economici adeguati, ovvero è in grado, con quello che guadagna, di garantire al coniuge “debole” il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ( Corte di Cassazione sez.IV ordinanza n. 21504/2021)
L’assegno di mantenimento è dunque un provvedimento economico che viene deciso dal giudice (o dai coniugi, concordemente ) in sede di separazione personale e consiste nel versamento di una somma di denaro da parte del coniuge economicamente più forte a quello più debole.
L’obbligo all’assegno di mantenimento può consistere nel versamento periodico di una somma di denaro, con cadenza generalmente mensile (nel qual caso è rivalutato annualmente secondo gli indici Istat), oppure può consistere in una somma di denaro unica, da versarsi una tantum (cioè: una sola volta, per tutte).
L’assegno può consistere anche in voci di spesa da rimborsare all’altro coniuge (per esempio la rata di un mutuo, il canone di locazione, le spese condominiali).
Nel caso in cui il coniuge obbligato al versamento sia inadempiente, il Giudice, su richiesta dell’avente diritto, può ordinare al datore di lavoro del coniuge obbligato, o comunque al debitore di costui, di versare l’assegno al coniuge avente diritto, in sostituzione del coniuge inadempiente.
Tale provvedimento, che può essere richiesto anche in caso di separazione consensuale (Corte Cost. 31.05.1983 n. 144), crea un obbligo di pagamento diretto tra il debitore del coniuge onerato dell’assegno ed il beneficiario del medesimo.
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