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Quando si ha diritto ad una quota del TFR dell’altro coniuge?

Il diritto ad una quota del TFR (Trattamento di Fine Rapporto lavorativo) dell’altro coniuge  sorge solo con la proposizione della domanda di divorzio e non invece con la proposizione della  domanda di separazione. 

Tale diritto, infatti, è previsto dalla legge sul divorzio e non si può  pertanto estendere ai coniugi solo separati. Il diritto, dunque, sorge:
1) quando ne è fatta richiesta con la domanda di divorzio e 2) quando l’indennità di fine rapporto sia maturata in capo all’ex coniuge in epoca successiva all’instaurazione del giudizio di divorzio. 

Se invece il TFR matura prima della proposizione della domanda di divorzio, non si ha alcun diritto ad una quota dello stesso (Tribunale Savona, 11/09/2019, n.796).

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