accordo di separazione

 L’accordo di separazione dei coniugi che prevede la vendita dell’immobile acquistato con l’agevolazione fiscale “prima casa”, non fa perdere il beneficio fiscale.  

Normalmente, in tema di agevolazione fiscale cd. prima casa, la cessione, ovvero la vendita dell’immobile prima del decorso di cinque anni dalla data di acquisto, determina la revoca del beneficio fiscale (comm. Trib. Milano 11/07/2011). 

Invece, se la vendita dell’immobile avviene nell’ambito di un accordo di separazione tra i coniugi, il beneficio fiscale non si perde.

E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione (Cass. civ. sez. trib., 21/03/2019, n.7966) secondo cui non decadono dalle agevolazioni c.d. “prima casa” i coniugi che si siano determinati, in sede di accordo conseguente alla separazione personale, a trasferire ad un terzo l’immobile acquistato con l’ agevolazione fiscale, prima dei cinque anni dalla data dell’atto di acquisto, allo scopo di dividersi il  ricavato della vendita.

Tale decisione della Cassazione è pienamente condivisibile in quanto si pone nell’ottica di favorire le separazioni consensuali o comunqure il raggiungimento di un accordo tra i coniugi volto a porre termine civilmente alla convivenza.

Si pensi al caso comune di due coniugi senza figli o con figli già autonomi che decidano si separarsi dopo aver acquistato da pochi anni, in comunione dei beni, la casa coniugale. In questo caso, dunque, non potendo procedersi all’assegnazione della casa coniugale a nessuno dei due per mancanza dell’esigenza di tutelare i figli, l’unica via per i coniugi separandi è la vendita della casa e la soddisfazione di entrambi sul suo ricavato.

Non sarebbe giusto, quindi, penalizzare tale scelta obbligata dei coniugi rendendola più onerosa.

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