Il diritto di visita dei nonni
è previsto dall’articolo 317 bis primo comma del codice civile secondo cui “gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni”.
Tale diritto è poi rafforzato dagli articoli del codice civile che tutelano il diritto dei minori (sempre preminente su quello degli adulti ) di mantenere rapporti significativi con i parenti e gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale: vedasi l’art. 315 bis c.c., che tutela il diritto del figliodi crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, e l’art. 337 ter c.c. che afferma il diritto del minore “di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”
La competenza a decidere sul diritto di visita dei nonni è riconosciuta al Tribunale per i minorenni, che deciderà il ricorso proposto dagli ascendenti senza che sia necessario un comportamento dei genitori, esercenti la potestà, pregiudizievole per i figli, trattandosi di una autonoma competenza del Tribunale per i minorenni.
E pertanto, i nonni che sono stati privati del diritto di avere un rapporto significativo con i propri nipoti sono titolari di un autonomo interesse ad agire dinanzi al Tribunale per i minorenni affinché sia accertato e regolato il loro diritto di vedere i nipoti.
Si tenga però presente che il giudice deciderà su tale loro diritto, riconoscendolo o meno, valutando il preminente interesse dei minori ad avere e conservare rapporti con i propri nonni, negandolo quando per qualsiasi motivo tale rapporto risulti pregiudizievole ai minori : si pensi per esempio al caso di elevata conflittualità tra i nonni e i genitori o tra i nonni e uno dei genitori, oppure al caso, ancora più grave, in cui i nonni hanno abusato in qualche modo del loro diritto.
I genitori, dunque, ricevuta la notifica del ricorso da parte del nonno ( o dei nonni), si costituiranno in giudizio nell’interesse del minore rappresentando al giudice eventuali cause ostative all’esercizio di tale diritto da parte dei nonni, e sarà il giudice che deciderà se lo stesso spetti o meno ai nonni, tenendo presente, come detto, il preminente interesse del minore.
Molti litigi tra i genitori e i loro ascendenti, infatti, sono fondati spesso su un’erronea convinzione di quelli che sono i diritti dei nonni nei confronti dei nipoti, originata da un’interpretazione errata dell’art. 317 bis del codice civile, secondo cui il diritto dei nonni sarebbe assoluto, ovvero “dovuto”, a prescindere dai fatti. Così non è .
Come è stato più volte chiarito dalla giurisprudenza di merito, se da una parte è vero che i nonni hanno il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti, è però altrettanto vero che questo loro diritto è subordinato a quello preminente dei minori. Ciò vuol dire che qualora la presenza dei nonni si riveli pregiudizievole per l’equilibrio psicofisico dei nipoti, viene meno il loro diritto di cui all’art. 317 bis cod. civ.
In tal senso si è espressa anche la Cassazione (sentenza n. 9145/2020) che ha evidenziato un principio importante in materia: le visite dei nonni sono coerenti con l’interesse dei minori laddove il coinvolgimento degli ascendenti determini una fruttuosa collaborazione con i genitori per l’adempimento dei loro obblighi educativi di cui all’art. 30 Cost. e laddove detto coinvolgimento sia funzionale alla crescita sana ed equilibrata dei minori.
Questo orientamento è d’altronde conforme ai principi posti a tutela dei minori e tiene conto dell’evoluzione della giurisprudenza europea. Attraverso un’interpretazione estensiva dell’art. 8 della CEDU, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che il rapporto nonni-nipoti rientri fra i legami familiari tutelati dalla Convenzione sui diritti dell’uomo. Analogamente, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha precisato che il “diritto di visita” di cui all’art. 2 n. 10 del Reg. n. 2201/2003 (Bruxelles II Bis) comprende anche il diritto dei nonni a una regolare frequentazione dei nipoti.
Ma, a tal proposito la Cassazione (sent. n. 19780/2018) ha precisato che la giurisprudenza europea ha sì ampliato con il tempo la sfera dei legami tutelati, però sempre nella misura in cui tali relazioni si traducano in un beneficio per l’equilibrio psicofisico dei minori, posto che il loro interesse “deve costituire la considerazione determinante e, a seconda della propria natura e gravità, può prevalere su quello dei genitori o degli altri familiari”.
I bambini e gli adolescenti, dunque, vanno sempre tutelati dai conflitti familiari, compresi quelli che riguardano i nonni.
Se, dunque, per l’elevata conflittualità tra i genitori e i propri ascendenti , non è utile all’equilibrio dei minori frequentare i propri nonni, questi ultimi non avranno alcun diritto assoluto a vederli e frequentarli, perlomeno fino a quando non avranno risolto i loro problemi con i propri discendenti o i partners di costoro.
Si legge, infatti, nella Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, che i figli hanno il diritto “di mantenere i loro affetti” (art. 1) ma hanno anche il diritto “di non subire pressioni da parte dei genitori e dei parenti”.