L’assegno di mantenimento ai figli maggiorenni

Il conseguimento della maggiore età (18 anni) non è condizione sufficiente per la cessazione dell’obbligo  di corresponsione dell’assegno di mantenimento per il figlio, occorrendo anche che il figlio sia divenuto economicamente indipendente e autosufficiente, cosa questa che al compimento dei 18 anni si verifica molto raramente.

Quando i figli raggiungono la maggiore età, il giudice può stabilire, su richiesta del genitore obbligato,   che  l’assegno di mantenimento sia corrisposto direttamente nelle loro mani, ma può anche non farlo, quando  gli stessi, pur se diventati  maggiorenni, continuano a convivere con il genitore che ha diritto all’assegno per il loro mantenimento, il quale provvede a tutte le loro spese.

Nel caso in cui i figli maggiorenni siano portatori di gravi handicap, si applica la disciplina prevista per i figli minori: il genitore con il quale essi convivono, dunque, avrà diritto alla corresponsione dell’assegno per il loro mantenimento da parte dell’altro genitore, a prescindere dalla loro maggiore età. 

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